(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 31 ottobre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione del comma 9 dell'Art. 17 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 Il comma 9 dell'Art. 17 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tcnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) gia' sostituito dall'Art. 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 20 e' sostituito dal seguente: "9. Il sindaco territorialmente competente rinnova l'autorizzazione entro dodici mesi dalla richiesta, dopo aver accertato, tramite il dipartimentodi prevenzione dell'azienda U.S.L., la sussistenza dei requisiti richiesti.". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 28 dello statuto e dell'Art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 25 ottobre 2000 PASSALEVA (Incaricato con decreto del presidente della giunta regionale n. 132/22.5.2000) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 20 settembre 2000 ed e' stata visitata dal Commissario del Governo il 19 ottobre 2000.