(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30
                        del 31 ottobre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1.
                Sostituzione del comma 9 dell'Art. 17
            della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8
    Il  comma 9  dell'Art. 17 della legge regionale 23 febbraio 1999,
n.  8  (Norme  in  materia  di  requisiti  strutturali, tcnologici ed
organizzativi  delle  strutture sanitarie: autorizzazione e procedura
di  accreditamento) gia' sostituito dall'Art. 2 della legge regionale
8 marzo 2000, n. 20 e' sostituito dal seguente:
    "9. Il     sindaco     territorialmente     competente    rinnova
l'autorizzazione   entro  dodici  mesi  dalla  richiesta,  dopo  aver
accertato, tramite il dipartimentodi prevenzione dell'azienda U.S.L.,
la sussistenza dei requisiti richiesti.".
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    La  presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 28 dello
statuto  e dell'Art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.

      Firenze, 25 ottobre 2000

                              PASSALEVA
    (Incaricato con decreto del presidente della giunta regionale
                          n. 132/22.5.2000)

    La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
20 settembre 2000 ed e' stata visitata dal Commissario del Governo il
19 ottobre 2000.